Per ampliare la gamma di beneficiari a cui sono diretti gli incentivi per la Transizione 4.0, il Ministero dello Sviluppo Economico li ha ampliati riunendo misure complementari, come super e iper-ammortamento, sotto un unico strumento, trasformandoli in credito d'imposta.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati e rispondenti ai paradigmi dell'Industria 4.0 è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
• 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
• 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella
misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700mila euro. Per investimenti in altri beni strumentali materiali è
invece riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
L'incentivo si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione
del reddito ai fini fiscali. Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali, inoltre, è riconosciuto
anche agli esercenti arti e professioni.
Il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30
giugno 2021 a patto che entro il 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo
di acquisizione).
Il credito d'imposta sulle spese incrementali in ricerca e sviluppo è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
L'agevolazione si applica con aliquote differenti in base alla tipologia di attività.
1) Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il beneficio
è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
2) Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati, l'agevolazione è riconosciuta in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Inoltre, in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
3) Per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e
della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, il credito d'imposta è riconosciuto
in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
È possibile beneficiare dell'agevolazione esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019.
Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è pensato per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale
sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Esso è rivolto alle
imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica,
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
L'agevolazione riguarda le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente
al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
È riconosciuto in misura del:
• piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro;
• medie imprese: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro;
• grandi imprese: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro.
La percentuale sale al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o
molto svantaggiati.
Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti
aziendali e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua
spettante al dipendente.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili.
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